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Obbligo mezzi antisdrucciolevoli per gli autoveicoli durante la stagione invernale 2022/2023 (15.11.2022-15.04.2023) sulle strade comunali e vicinali

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Obbligo mezzi antisdrucciolevoli per gli autoveicoli durante la stagione invernale 2022/2023 (15.11.2022-15.04.2023) sulle strade comunali e vicinali.

Data:

14 Dicembre 2022

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Descrizione

ORDINANZA N. 16 DEL 14.12.2022

OGGETTO: OBBLIGO MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI PER GLI AUTOVEICOLI DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 2022/2023 (15.11.2022- 15.04.2023) SULLE STRADE COMUNALI E VICINALI

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con l’avvicinarsi della stagione invernale sia i fenomeni di pioggia ghiacciata che le precipitazioni nevose possono creare situazioni di pericolo stradale per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

CONSIDERATO che i sopra indicati fenomeni per la loro frequenza e intensità, possono determinare situazioni di non sicurezza con ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli su strada;

RITENUTO che in tali situazioni è quindi opportuno evitare che i veicoli si trovino in difficoltà tali da produrre blocchi della circolazione e impedire l’espletamento del servizio di sgombero neve;

VISTO l’art.6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 nuovo C.D.S. e ss.mm.ii.;

VISTO l’art.6 com.4 lett.e ovvero art.7 com.1 lett.a del nuovo C.D.S. come modificato dall’art.1 com.1 della Legge n.120 del 29.07.2010;

ORDINA

  1. Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo compreso tra il 15 Novembre 2022 ed il 15 Aprile 2023 transitano sulle strade comunali e vicinali, devono essere muniti di pneumatici invernali o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio;
  2. Nel periodo di vigenza dell’obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi;
  3. Tali dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo;
  4. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

La Responsabile del Servizio

MARIATERESA D'ONOFRIO

 

Allegati

Ordinanza N16
Data pubblicazione
11/07/2023
File
pdf (252.29 KB)

Ultimo aggiornamento: 11/07/2023, 09:52

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